Corso accreditato MISE-MATTM-MIT ai sensi dell'art. 2, comma 5 del DPR n. 75/2013.

Sono riconosciuti:
15 CFP agli Architetti - 28 CFP ai Periti Industriali - 80 CFP (+ 3 in caso di superamento dell'esame) ai Geometri

attestato energeticoIl DPR 75/2013 disciplina i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti a cui affidare la certificazione energetica degli edifici. In particolare, ai sensi dell’art. 2 comma 2 lett. b), il DPR 75/2013 definisce per l’abilitazione dei tecnici ai fini dell’attività di certificazione energetica.

Il corso è rivolto a tutti i professionisti che desiderano approfondire le tematiche relative all’efficienza energetica nel settore edilizio e, in particolare, a coloro che intendono (in conformità a quanto indicato nei commi 3 e 4 del citato art. 2) ottenere i requisiti di tecnico abilitato alla certificazione energetica.
Il corso di formazione ed il relativo esame rientra tra quelli previsti dall’art. 2 comma 5 del DPR 75/2013, che sono svolti a livello nazionale ed autorizzati dai Ministeri competenti.

Per maggiori dettagli ed iscrizioni scarica la locandina.

Le iscrizioni al convegno sono chiuse.

Precisazione:
Ai sensi del D.P.R. 75/2013 e s.m.i., il tecnico è abilitato alla certificazione energetica degli edifici se:

ai sensi del comma 3, è abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti e quindi iscritto all’albo, ove previsto; «il tecnico abilitato opera quindi all'interno delle proprie competenze. Ove il tecnico non sia competente in tutti i campi sopra citati o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza, egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta la competenza»;

oppure se:

ai sensi del comma 4, ha frequentato un corso di formazione di 80 ore (di cui al comma 5 dello medesimo D.P.R.) con superamento dell’esame finale. Il tecnico deve comunque essere in possesso di uno dei titoli di studio descritti nello stesso comma 4 che, alla lett. a), rimanda anche ai «titoli di cui al comma 3, ove non corredati della abilitazione professionale in tutti i campi concernenti la progettazione di edifici e impianti».

A seguito delle richieste ricevute, APE FVG ha a inoltrato una richiesta al MISE che, con risposta dd. 21 maggio 2015, ha chiarito che i due commi sono da intendersi come sostitutivi l’uno dell’altro e che, pertanto, il tecnico in possesso di uno dei titoli di studio previsti dall’art. 2 comma 4, ma non iscritto all’albo, frequentando e superando specifici corsi di formazione per certificatori energetici, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 2, è tecnico abilitato a tutti gli effetti.