27 Febbraio 2026
La normativa italiana che introduce un diritto di prelazione per l’operatore promotore nelle procedure di finanza di progetto è stata giudicata incompatibile con il diritto dell’Unione Europea dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) nella sentenza del 5 febbraio 2026.
Nel caso concreto, riguardante una gara per la gestione di servizi igienici pubblici bandita dal Comune di Milano, un operatore economico promotore ha potuto adeguare la propria offerta dopo la presentazione delle proposte dei concorrenti, grazie a un meccanismo previsto dalla normativa italiana. Secondo la Corte UE, questo meccanismo mina il principio di parità di trattamento e il principio di libertà di stabilimento, cardini del diritto europeo in materia di appalti e concessioni. La Corte ha osservato che consentire al promotore di riallineare la propria proposta dopo aver visto le offerte altrui crea una disparità tra gli operatori: i concorrenti diventano semplici “price maker”, mentre il prelazionario gode di un vantaggio competitivo ingiustificato. Questo contrasta con il principio di uguaglianza fra gli offerenti, che dovrebbe garantire pari condizioni di partecipazione alle procedure di affidamento.
Le implicazioni della sentenza sono particolarmente rilevanti nel settore energia, dove project financing e partenariato pubblico privato sono stati fino ad oggi insidiati dal rischio di una minore concorrenza, causata dal diritto di prelazione. Inoltre, vista l’intensità degli investimenti energetici e la loro prospettiva di lungo periodo, la prevedibilità del quadro normativo è un fattore decisivo: ogni elemento che introduca asimmetrie o incertezza può aumentare il costo del capitale e ridurre l’attrattività dei progetti.
